Italiano English Deutsch Espanol

Home / IT / News

FARE AFFARI IN ARABIA SAUDITA

 

Documenti e formalità per importare in Arabia Saudita  

 

L’Arabia Saudita è una monarchia il cui sistema giuridico si fonda sulla Sharia e sulle leggi fondamentali del Regno, ossia quelle che hanno valore costituzionale. Il Regno d’Arabia Saudita è il più grande mercato del Medio Oriente. Da solo, infatti, rappresenta il 25% del prodotto nazionale lordo arabo e ha la più grande riserva di petrolio del mondo (25%).
L’economia saudita è dominata dal settore petrolifero e petrolchimico e dai relativi indotti. I proventi petroliferi rappresentano circa l’80% delle entrate governative ed il 90% dei guadagni da esportazione. Da tempo il governo saudita ha varato una politica di diversificazione economica che ha condotto, anche grazie a cospicui investimenti esteri, ad una crescita di altri segmenti dell’economia, i c.d. settori non-oil, quali telecomunicazioni, trasporti, industria manifatturiera. Inoltre sul territorio nazionale sono presenti depositi di minerali e metalli preziosi, il cui sfruttamento si sta notevolmente incrementando.
L’Arabia Saudita fa parte dell’Unified Economic Treaty, sottoscritto nel 1981 tra i paesi del Consiglio di Cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (Gcc: Arabia Saudita, Bahrein, Quatar, Emirati Arabi Uniti, Oman e Kuwait). Il consiglio si riunisce una volta l’anno per deliberare sulle questioni economiche di maggiore interesse per i partecipanti. In occasione del meeting del 2009 il consiglio ha deliberato il passaggio alla moneta unica per i paesi appartenenti al Gcc. Per ora l’accordo è stato raggiunto solo tra Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait e Qatar. L’obiettivo di unificazione monetaria dovrebbe essere raggiunto entro il 2010, anche se non sono stati forniti i dettagli sulle procedure operative di implementazione della nuova moneta.

 

Normativa doganale

 

Il Gcc è competente in materia doganale ed emana disposizioni vigenti in tutti i Paesi partecipanti. L’Unified Economic Treaty stabilisce che determinati prodotti agricoli, zootecnici ed industriali provenienti dai paesi del Golfo siano importati all’interno degli stessi in franchigia doganale. Questi prodotti, presenti in un elenco periodicamente aggiornato, per potersi avvalere dell’esenzione devono essere accompagnati da un certificato di origine autenticato dalle autorità competenti. L’Arabia Saudita si avvale della classificazione doganale basata sul sistema armonizzato dell’UE (con voci doganali organizzate in 21 sezioni e 97 capitoli), inoltre dal 1 novembre 2003 il Gcc è considerata un’unica area doganale a cui si applica un dazio unico pari al 5% sul valore Cif delle merci. Vi sono però alcuni prodotti che, in base a misure protezionistiche del mercato interno, subiscono un dazio compreso tra il 12 ed in 25% del valore Cif.
In questa classificazione rientrano:
 
 
− alcuni prodotti del settore alimentare (per i datteri è previsto un dazio del 40%);
− prodotti chimici plastici e petrolchimici;
− materiali per l’edilizia;
− prodotti di acciaio e ferro;
− prodotti del settore industriale.
Sono invece esenti da dazi:
− prodotti farmaceutici;
− riviste;
− libri;
− giornali.
 
 
I libri, i giornali e le riviste sono comunque sottoposte ad ispezioni molto accurate al momento dell’entrata nel Paese.
Esistono comunque determinati prodotti di cui è vietata l’importazione perché in conflitto con la legge islamica, quali:
 
 
− alcool;
− carne suina;
− alcool etilico denaturato;
− bevande gassate non contenute in bottiglie di vetro di dimensione inferiore ai 50 cl;
− sigarette e tabacco;
− materiale pornografico;
− alberi di natale;
− indumenti recanti il nome o l’immagine di personaggi celebri;
− oro e oggetti d’oro a 14 carati o meno;
− prodotti di provenienza israeliana;
− farina e grano.
 
 
Non sono previste in Arabia Saudita altre imposte sulle importazioni oltre ai dazi e non è nemmeno presente un’imposta equivalente all’IVA. Un’ulteriore limite all’importazione è però costituito dalla necessita, per i prodotti introdotti nel Paese, della conformità alla normativa Saso (Saudi Arabian Standards Organization), introdotta dal decreto reale M/10 del 1992. Il Saso è, quindi, un marchio obbligatorio di qualità che garantisce la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza ed alla religione islamica. Per l’ottenimento della certificazione l’esportatore deve presentare una richiesta scritta all’ufficio di ispezione Saso, quindi lo stesso ufficio procede all’ispezione e se attesta la conformità del prodotto rilascia il certificato. In caso di rigetto l’ufficio emana una relazione circa le carenze qualitative del prodotto.
L’ordinamento Saudita non ha sottoscritto la convenzione sul carnet Ata, ma permette comunque l’importazione temporanea di prodotti al fine di esposizione e fiere, solo a fronte di garanzia bancaria. Successivamente al momento della riesportazione il dazio viene restituito. Le autorità portuali Saudite consentono la sosta gratuita della merce per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi e le operazioni doganali necessitano di diversi documenti tra cui: l’import manifest, fotocopia del documento di trasporto, delivery order, fatture commerciali in 3 esemplari, certificato di origine in 3 esemplari e packing list.
Anche se in Arabia Saudita vige la libera immissione di prodotti provenienti dall’estero, ma ci sono alcune limitazioni che devono essere conosciute dagli operatori. Queste sono strettamente connesse alla disciplina sull’attività commerciale, la quale consente solo a cittadini sauditi o a soggetti giuridici completamente sauditi l’importazioni di merci, imponendo quindi agli operatori stranieri di avvalersi di agenti locali in possesso di licenza emessa dal Ministero del Commercio.

 

− fattura commerciale;
− certificato Saso;
− certificazione d’origine;
− documento di trasporto:
− steamship certificate (certifica che durante il trasporto non sono stati utilizzati scali in paesi con cui l’Arabia Saudita non ha rapporti commerciali);
− packing list;
− certificato di assicurazione;
− certificati specifici per determinati prodotti.

 

Contratto di agenzia

 

L’attività commerciale (commercio al dettaglio e all’ingrosso, distribuzione, pubblicità, marketing) in Arabia Saudita è riservata esclusivamente a soggetti sauditi (persone o società controllate interamente da sauditi). Per una presenza diretta sul mercato locale è quindi necessario un agente (agente, distributore, franchisee, etc). Per ottenere il visto di entrata nel paese è comunque necessario un invito di uno sponsor o di un agente o di un’impresa saudita.
Il contratto di agenzia è regolato in Arabia Saudita dal decreto reale M/11 del 1962. Tale legge impone che gli agenti siano registrati nel Commercial Register tenuto dal Ministero del Commercio (tassa di 50 riyal per l’agente individuale e 100 riyal per le società). Possono essere agenti persone fisiche saudite o società costituite nel Regno, a capitale interamente locale, con amministratori unicamente sauditi. Il decreto reale M/32 che definisce agente "qualunque persona che contratti con un produttore allo scopo di intraprendere attività commerciale, qualora questi sia un agente o un distributore, nelle forme del contratto di agenzia o di distribuzione".
Il contratto di agenzia deve essere scritto e registrato. Esiste un modello di contratto, redatto dal Ministero del commercio, cui ci si può riferire. Non è obbligatoria la sua integrale adozione, ma se ce ne si discosta eccessivamente c’è il rischio che la registrazione sia rifiutata. Il contratto si presume in esclusiva (possono essere introdotte limitazioni geografiche). Assolutamente necessario, per evitare contenziosi, è l’indicazione della data di scadenza e delle cause di recesso, ricordando che l’interruzione ingiustificata del rapporto dà diritto ad un indennizzo da parte del dante causa, così come anche il mero non rinnovo. In linea di massima non è possibile registrare un contratto di agenzia senza aver cancellato quello precedente, cosa possibile consensualmente o per via giudiziaria. Attualmente la registrazione di un nuovo contratto di agenzia non è più rigidamente subordinata alla cancellazione del vecchio e può essere disposta dal Ministero del Commercio su raccomandazione di un Comitato di mediazione istituito nel 1991 (la raccomandazione può essere formulata anche se la mediazione non va a buon fine). Rimane ovviamente ferma la necessità di un attento studio delle clausole da includere sul contratto circa diritti e doveri reciproci e tempi e condizioni dello scioglimento o rinnovo. Infatti sciogliere il contratto con l’agente locale è alquanto difficile e nel caso in cui non vengano rispettati tutti i vincoli legislativi imposti si rischia il blocco delle vendite sino alla completa risoluzione della controversia. Altri aspetti rilevanti del contratto sono l’obbligo posto a carico dell’agente di fornire (quando la natura dei beni commerciali lo richieda) parti di ricambio e assistenza tecnica, per la durata del contratto e per un anno dalla sua risoluzione, e l’obbligo per il contraente di fornire solo prodotti conformi agli standard qualitativi vigenti.

 

Partecipazione a gare pubbliche 

 
La modalità di fare affari con il settore pubblico (ministeri, enti, imprese) è quella di partecipare alle gare d’appalto o aste di fornitura che vengono bandite da questi soggetti per quasi tutte le loro necessità correnti o di investimento. La partecipazione a gare lanciate da ministeri, enti pubblici e società di proprietà dello stato è regolata dal Decreto Reale M/14 del 7/4/1977 e dalle modalità attuative (implementing rules) stabilite dalla Risoluzione ministeriale del 1977.
Nelle aste di fornitura, le offerte delle imprese saudite sono preferite a quelle delle imprese estere, purché la differenza di prezzo tra le due offerte non superi il 10%. Una preferenza viene anche concessa alle imprese dei paesi del Gcc, che vengono preferite alle imprese estere purché la differenza tra le rispettive offerte non superi il 5%. L’assegnazione di contratti pubblici è data prioritariamente ad imprese saudite al 100%, seguite da quelle con una partecipazione saudita di almeno il 50%.
Per i rapporti con gli enti pubblici (con l’eccezione della vendita di armi) lo straniero ha bisogno,quindi, di un intermediario saudita che gli faccia da agente (c.d. Service Agent) al fine di ritirare i capitolati di gara, presentare offerte di fornitura, ottenere la registrazione temporanea indispensabile per eseguire un contratto di appalto o prestazione di servizio. Il Service Agent è quindi necessario per concorrere alle gare del settore pubblico o comunque come interfaccia tra l’operatore straniero e la pubblica amministrazione. Questa figura si impegna a seguire e tentare di portare a buon fine un appalto o una fornitura in nome e per conto della società estera. La sua remunerazione è a provvigione (per legge non può superare il 5% del valore del contratto) ed è dovuta in caso di buon fine e anche se l’affare non è stato concluso per colpa o inadempienza del committente estero. Il rapporto di agenzia può essere limitato ad un affare o essere a tempo. Un Service Agent può operare per più imprese (fino a 10) e una società estera può avere contemporaneamente più Service Agent. Le imprese interessate a gare pubbliche devono essere registrate presso il Contractors Classification Committee, che ne valuterà la reputazione, l’esperienza e la solidità finanziaria. Si rende inoltre necessario prequalificarsi presso il dipartimento pubblico competente per poter partecipare a qualsiasi appalto pubblico.
 
 
Link utili:
 
Reale ambasciata dell’Arabia Saudita
Camere di commercio saudite
Ministero degli affari esteri saudita
Autorità per gli investimenti saudita

 

 Fonte: Mondimpresa

 

Per maggiori informazioni sull’argomento, leggi l’articolo in formato.pdf

 

 

 

 

  

Share/Bookmark